Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
Art. 151
Concorso dei creditori
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La disposizione conferma un altro dei principi cardine della liquidazione giudiziale, sancito nella legislazione vigente dall’art. 52 della l. fall., e cioè il principio secondo il quale tutte le pretese a contenuto patrimoniale, compresi i crediti prededucibili, da far valere sul ricavato della liquidazione debbono essere accertate secondo il rito della verifica del passivo.
La regola si applica anche ai creditori esonerati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, i quali, dunque, al fine di poter trattenere quanto ricavato debbono essere ammessi al passivo.
Il testo integrale della Relazione illustrativa