Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 135
Sostituzione del curatore

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.



Relazione illustrativa
L’art. 135 disciplina, come già il primo comma dell’art. 37-bis della l. fall., una particolare ipotesi di sostituzione del curatore conseguente alla motivata richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (sola maggioranza per somme).
Dal computo della maggioranza sono esclusi i creditori che si trovano in conflitto di interessi, come, a titolo esemplificativo, il titolare di un’impresa concorrente con quella in liquidazione giudiziale e quindi contrario al progetto di esercizio dell’impresa da parte del curatore.
Se la motivazione è fondata su elementi oggettivi che indicano come inopportuna la presenza del professionista nominato, il tribunale accoglie la richiesta e procede alla nomina del nuovo curatore.
Non viene più previsto che siano i creditori ad indicare il nominativo del nuovo curatore, trattandosi di nomina che presuppone un giudizio di idoneità che non può essere sottratto al giudice. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 135
Sostituzione del curatore

1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore. (2)

2. (abrogato) (3)

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Comma sostituito dall’art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Comma abrogato dall’art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.