Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 124
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
2. In ogni caso il reclamo non può piu' proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;
c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonchè il nome e domicilio digitale del difensore, nonchè l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.
Relazione illustrativa
La norma contiene la disciplina del reclamo avverso i decreti del tribunale concorsuale e del giudice delegato, attribuendo la legittimazione attiva al curatore, al comitato dei creditori, al debitore e a qualunque interessato.
Contro i decreti del giudice delegato il reclamo va proposto al tribunale, mentre contro i decreti emessi dal tribunale per le materie allo stesso attribuite in primo grado il reclamo deve essere indirizzato alla corte d’appello.
La forma del reclamo è il ricorso; viene previsto espressamente che la proposizione del reclamo non è causa di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
Il procedimento di reclamo è connotato dalla brevità in quanto, designato il relatore, l’udienza di comparizione deve essere fissata entro quaranta giorni dal deposito del ricorso il quale, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato dal reclamante al curatore, mediante trasmissione al suo domicilio digitale, e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
A tutela del diritto di difesa tra la data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione e quella dell’udienza non deve intercorrere un termine minore di quindici giorni.
La costituzione del resistente deve avvenire almeno cinque giorni prima dell’udienza con memoria contenente le indicazioni atte ad identificarlo, unitamente a quelle relative all’eventuale difensore e al loro domicilio digitale, nonché l’esposizione delle difese in fatto e diritto e l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
Entro lo stesso termine e con le stesse modalità può essere proposto intervento nel giudizio.
E’ comunque prevista la possibilità di abbreviazione dei termini quando ricorrono particolari ragioni di urgenza.
L’udienza si svolge avanti al collegio il quale, sentite le parti, ammette anche d’ufficio e assume i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l’assunzione al relatore.
L’ultimo comma dispone che il reclamo venga deciso entro trenta giorni dall’udienza di comparizione. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 124
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
2. In ogni caso il reclamo non può piu' proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;
c) l'esposizione dei motivi (2) su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonchè il nome e domicilio digitale del difensore, nonchè l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera c) del comma 3 le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» con le seguenti: «dei motivi».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.