Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
Art. 101
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.
Relazione illustrativa
Alla disciplina dei finanziamenti effettuati in funzione dell’accesso o nel corso di una procedura di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti fa seguito quella dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma in esecuzione della proposta di concordato omologata o degli accordi di ristrutturazione conformemente alle previsioni del piano, di cui si conferma la prededucibilità.
Anche in questo caso, la prededuzione è esclusa, in caso di successiva ammissione del debitore alla liquidazione giudiziale, quando il piano di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione ex ante, basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti del concordato preventivo (2)
Art. 101
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo (3)
1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili (4).
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo [...] (5) risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 23, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica della sezione III (Titolo IV, Capo III) con la seguente: «Effetti del concordato preventivo».
(3) L’art. 23, comma 8, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo».
(4) L’art. 23, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» con le seguenti: «omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili».
(5) L’art. 23, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 2 le parole: «o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.