CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I


Art. 47

TESTO A FRONTE

I. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito le parole: «dei minori,» dopo le parole «un registro delle curatele» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".