Composizione negoziata Crisi d'Impresa



Art. 17

Imprese sotto soglia
TESTO A FRONTE

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza e' presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), c) ,d), e), f), g) e h), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. La nomina dell’esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l’istanza. All'esperto e' affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto.

4. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuita' aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; in tal caso non occorre l’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non e' possibile raggiungere l'accordo, l’imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, commi 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.

8. Il compenso dell'esperto e' liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

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(1) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 15 novembre 2021 (art. 27 decreto legge 24 agosto 2021, n. 118).