Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi

Art. 965

Disponibilità del diritto dell'enfiteuta
TESTO A FRONTE

I. L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

II. Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.

III. Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

IV. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.