Codice Civile
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi
Art. 963
Perimento totale o parziale del fondo
TESTO A FRONTE
I. Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
II. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.
III. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.
IV. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
V. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.