Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi
Art. 960
Obblighi dell'enfiteuta
I. L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
II. L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.