Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VII
Delle luci e delle vedute

Art. 903

Luci nel muro proprio o nel muro comune
TESTO A FRONTE

I. Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

II. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.