Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE V
Della proprietà edilizia

Art. 872
Violazione delle norme di edilizia

I. Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

II. Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.