Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE III
Della bonifica integrale
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE III
Della bonifica integrale
Art. 862
Consorzi di bonifica
I. All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
II. A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
III. I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.
IV. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.