Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili
Art. 812
Distinzione dei beni
TESTO A FRONTE
I. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
II. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
III. Sono mobili tutti gli altri beni.