Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione

Art. 793
Donazione modale

I. La donazione può essere gravata da un onere.

II. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

III. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

IV. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.