Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione
Art. 791
Condizione di riversibilità
TESTO A FRONTE
I. Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
II. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
III. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.