Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 770
Donazione rimuneratoria

I. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

II. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.