Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 763
Rescissione per lesione
TESTO A FRONTE
I. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
II. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
III. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.