Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 733

Norme date dal testatore per la divisione
TESTO A FRONTE

I. Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

II. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.



GIURISPRUDENZA


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