Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 723

Resa dei conti
TESTO A FRONTE

I. Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.



GIURISPRUDENZA


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