Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO VII
Degli esecutori testamentari

Art. 709

Conto della gestione
TESTO A FRONTE

I. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

II. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

III. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente, per la gestione comune.

IV. Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.



GIURISPRUDENZA


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