Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO VII
Degli esecutori testamentari
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO VII
Degli esecutori testamentari
Art. 707
Consegna dei beni all'erede
TESTO A FRONTE
I. L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
II. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.