Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE III
Dei legati

Art. 662

Onere della prestazione del legato
TESTO A FRONTE

I. Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

II. Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.