Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 621
Pubblicazione del testamento segreto
I. Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione. (1)
II. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.
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(1) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. a), n. 3, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato, entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
(1) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. a), n. 3, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato, entrano in vigore il 31 ottobre 2025.