Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime
CAPO I
Della successione dei parenti

Art. 580

Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili (1)

TESTO A FRONTE

I. Ai figli nati fuori dal matrimonio (1) aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

II. I figli nati fuori dal matrimonio (1) hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

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(1) L'art. 79, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola «naturali» con le parole «nati fuori dal matrimonio»



GIURISPRUDENZA


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