Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime

Art. 565
Categorie dei successibili

I. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (1)

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(1) L'art. 75, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «legittimi e naturali» e la parola «legittimi».