Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Art. 555

Riduzione delle donazioni
TESTO A FRONTE

I. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

II. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.



GIURISPRUDENZA


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