Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VIII
Dell'eredità giacente
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VIII
Dell'eredità giacente
Art. 530
Pagamento dei debiti ereditari
I. Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
II. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.