Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità

Art. 521

Retroattività della rinunzia
TESTO A FRONTE

I. Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

II. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.