Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO I
Delle persone fisiche

Art. 5
Atti di disposizione del proprio corpo

I. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.