Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 477
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
I. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.