Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 460
Poteri del chiamato prima dell'accettazione
TESTO A FRONTE
I. Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
II. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
III. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.