Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti
Art. 448-bis
Cessazione per
decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli (1)
I. Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono
tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al
genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza
dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità
di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione. (2)
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(1) Articolo introdotto dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013.
(2) L'art. 66, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola "potestà" con le parole "responsabilità genitoriale".