Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti
Art. 447
Inammissibilità di cessione e di compensazione
I. Il credito alimentare non può essere ceduto.
II. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.