Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti
Art. 445
Decorrenza degli alimenti
TESTO A FRONTE
I. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.