Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 394
Capacità dell'emancipato
TESTO A FRONTE
I. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
II. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
III. Per gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. [...] (1)
IV. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.
(1) L’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha soppresso il secondo periodo.