Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO II
Dell'emancipazione
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 392
Curatore dell'emancipato
TESTO A FRONTE
I. Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.
II. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
III. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.