Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)
Art. 324
Usufrutto legale
TESTO A FRONTE
I. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (3) hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione (4).
II. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
III. Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (3) o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (3). Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) L'art. 48, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola "potestà" con le parole "responsabilità genitoriale".
(4) L'art. 48, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha inserito, dopo le parole: «dei beni del figlio», le parole: «, fino alla maggiore età o all'emancipazione».