Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO II
Della decadenza
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO II
Della decadenza
Art. 2969
Rilievo d'ufficio
TESTO A FRONTE
I. La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.