Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 4
Del computo dei termini
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 4
Del computo dei termini
Art. 2963
Computo dei termini di prescrizione
I. I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
II. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
III. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
IV. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
V. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.