Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione
PARAGRAFO 2
Delle prescrizioni brevi


Art. 2952

Prescrizione in materia di assicurazione
TESTO A FRONTE

I. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

II. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1)

III. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

IV. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

V. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

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(1) Comma sostituito dall'art. 22, comma 14, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e modificato in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del d.l prima della conversione, recitava: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda». Il testo prima dell'intervento del d.l. era: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
Precedentemente il comma era già stato sostituito dall'art. 3, comma 2 ter, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con modif., in l. 27 ottobre 2008, n. 166. Il testo precedente a tale modifica recitava: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».


GIURISPRUDENZA


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