Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2934

Estinzione dei diritti
TESTO A FRONTE

I. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

II. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.



GIURISPRUDENZA


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