Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Della tutela dei diritti
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2934
Estinzione dei diritti
TESTO A FRONTE
I. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
II. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.