Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE V
Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
PARAGRAFO 1
Dell'iscrizione
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE V
Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
PARAGRAFO 1
Dell'iscrizione
Art. 2834
Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
TESTO A FRONTE
I. Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.