Codice Civile
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE V
Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
PARAGRAFO 1
Dell'iscrizione
Art. 2831
Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
TESTO A FRONTE
I. Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.
II. Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo 2843.
III. Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.