Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (2)
[SEZIONE II
Della legittimazione dei figli naturali] (3)
Art. 283
Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio (4)
TESTO A FRONTE
[I. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.]
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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Sezione abrogata dal'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013.
(4) Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, la quale, con effetto dal 1 gennaio 2013, ha abrogato l'intera sezione II del capo II del libro VII del codice civile e quindi gli articoli da 280 a 290.
(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale».
(3) Sezione abrogata dal'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 con effetto dal 1 gennaio 2013.
(4) Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, la quale, con effetto dal 1 gennaio 2013, ha abrogato l'intera sezione II del capo II del libro VII del codice civile e quindi gli articoli da 280 a 290.