Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2809
Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
TESTO A FRONTE
I. L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
II. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.