Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO IV
Delle presunzioni

Art. 2728
Prova contro le presunzioni legali

I. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

II. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.