Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO III
Della prova testimoniale

Art. 2725
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

I. Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

II. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.