Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO III
Della prova testimoniale
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO III
Della prova testimoniale
Art. 2721
Ammissibilità: limiti di valore
I. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro.
II. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.