Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE VI
Delle copie degli atti
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE VI
Delle copie degli atti
Art. 2719
Copie fotografiche di scritture
I. Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.