Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE II
Della scrittura privata

Art. 2703

Sottoscrizione autenticata
TESTO A FRONTE

I. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

II. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare la identità della persona che sottoscrive.



GIURISPRUDENZA


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